La lista dell'art. 3 del decreto 231 è più lunga di quanto si creda e più corta di quanto si tema. Molte imprese scoprono di essere dentro il perimetro solo quando arriva la Guardia di Finanza; altre si adeguano per anni senza esserci mai state. Qui si vede in quale dei due casi ti trovi, e perché.
Scegli la voce che descrive quello che fai in concreto, non il codice ATECO. Il perimetro dell'art. 3 guarda all'attività effettivamente esercitata e ai titoli abilitativi che la assistono.
Essere soggetto obbligato non significa solo identificare i clienti. Significa costruire e documentare un sistema, e la sua assenza è sanzionabile di per sé.
Va svolta al conferimento dell'incarico o all'instaurazione del rapporto continuativo, e comunque per l'operazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche se frazionata in più operazioni collegate, ovvero per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. Alcune categorie hanno soglie proprie, più basse: vanno lette all'art. 17 e nelle disposizioni di settore.
Gli artt. 15 e 16 impongono di valutare il rischio connesso alla propria attività e di adottare presidi proporzionati a dimensione e natura. Per le categorie prive di organismo di autoregolamentazione non esiste un modello ufficiale: la metodologia va costruita e messa per iscritto, ed è la prima cosa che viene chiesta in sede di controllo.
Dieci anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, con un sistema che garantisca accessibilità, integrità, non alterabilità e storicità dei dati.
Dal 1° luglio 2026 si applicano le nuove Istruzioni UIF adottate con provvedimento del 18 dicembre 2025, che hanno sostituito quelle del 2011. Il cambiamento non riguarda il perimetro ma il metodo: va documentato il percorso valutativo che porta a segnalare e anche quello che porta a non segnalare. Gli indicatori di anomalia restano quelli del provvedimento UIF del 12 maggio 2023, applicabili dal 1° gennaio 2024, che ciascun soggetto obbligato deve selezionare in base all'attività concretamente svolta.
Quando l'adeguata verifica non può essere completata, l'art. 42 impone di astenersi e di valutare se ricorrano i presupposti per la segnalazione.
Il perimetro dell'art. 3 è tassativo. L'elenco che segue raccoglie attività per cui l'equivoco è frequente, spesso alimentato da corsi e circolari commerciali.
Non compare fra i soggetti obbligati dell'art. 3. Lo diventa solo se è anche iscritto all'Albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, oppure se svolge attività in materia di contabilità e tributi ai sensi del comma 4 lettera b). Le Istruzioni UIF in vigore dal 1° luglio 2026 hanno riacceso il tema sulla stampa di settore, ma non hanno esteso il perimetro: incidono sul come, non sul chi.
Il comma 4 lettera b) cattura chi svolge in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, non la consulenza gestionale in genere. Attenzione però al confine: chi fornisce servizi relativi a società e trust — domiciliazione della sede, costituzione di società per conto terzi, fornitura di amministratori o soci fiduciari — rientra invece nel comma 5 lettera a).
Il comma 5 lettera e) riguarda gli agenti in affari in mediazione immobiliare, non il venditore. Il costruttore che vende senza intermediari non è soggetto obbligato; lo sono il notaio che riceve l'atto e la banca che eroga il mutuo.
Gli intermediari assicurativi rientrano solo se operano nei rami vita. Chi colloca esclusivamente polizze auto, casa, infortuni o responsabilità civile resta fuori dal perimetro.
Il commercio di beni di valore non è di per sé soggetto agli obblighi antiriciclaggio: lo sono solo arte, antichità e oro, alle condizioni indicate. Resta ferma la disciplina sulla limitazione all'uso del contante, che è cosa diversa e riguarda tutti.
Entrano nel perimetro con il regolamento europeo, ma l'applicabilità per queste categorie è differita al 10 luglio 2029, contro il 10 luglio 2027 previsto per il resto del pacchetto.
Un'impresa non obbligata resta comunque destinataria dell'art. 22: deve fornire per iscritto al professionista o alla banca le informazioni sul titolare effettivo e sullo scopo del rapporto. Dichiarazioni false o omesse sono sanzionate penalmente dall'art. 55 comma 3. È il motivo per cui il commercialista chiede quei moduli.
Lo strumento non calcola nulla: mappa l'attività dichiarata sulle categorie dell'art. 3 e sulle condizioni che le attivano. Dove la norma pone una soglia o un titolo abilitativo, la domanda serve a verificarne la presenza, perché è quella a determinare l'ingresso nel perimetro, non il tipo di impresa.
Verificato sul testo vigente dell'art. 3 ad agosto 2026. Il d.lgs. 10 giugno 2026 n. 122, in vigore dal 23 luglio 2026, è intervenuto sull'accesso al Registro dei titolari effettivi e sull'art. 34-bis: non ha modificato il perimetro soggettivo. Il regolamento europeo (UE) 2024/1624 amplierà la platea dei soggetti obbligati a decorrere dal 10 luglio 2027.
Conta ciò che fai davvero. Se svolgi più attività fra quelle elencate, verificale una alla volta: gli obblighi si sommano.