Strumento aperto

Sei un soggetto obbligato antiriciclaggio?

La lista dell'art. 3 del decreto 231 è più lunga di quanto si creda e più corta di quanto si tema. Molte imprese scoprono di essere dentro il perimetro solo quando arriva la Guardia di Finanza; altre si adeguano per anni senza esserci mai state. Qui si vede in quale dei due casi ti trovi, e perché.

La tua attività

Scegli la voce che descrive quello che fai in concreto, non il codice ATECO. Il perimetro dell'art. 3 guarda all'attività effettivamente esercitata e ai titoli abilitativi che la assistono.

Esito
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Cosa comporta rientrare nel perimetro

Essere soggetto obbligato non significa solo identificare i clienti. Significa costruire e documentare un sistema, e la sua assenza è sanzionabile di per sé.

Adeguata verifica della clientela

Va svolta al conferimento dell'incarico o all'instaurazione del rapporto continuativo, e comunque per l'operazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche se frazionata in più operazioni collegate, ovvero per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. Alcune categorie hanno soglie proprie, più basse: vanno lette all'art. 17 e nelle disposizioni di settore.

Autovalutazione del rischio

Gli artt. 15 e 16 impongono di valutare il rischio connesso alla propria attività e di adottare presidi proporzionati a dimensione e natura. Per le categorie prive di organismo di autoregolamentazione non esiste un modello ufficiale: la metodologia va costruita e messa per iscritto, ed è la prima cosa che viene chiesta in sede di controllo.

Conservazione

Dieci anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, con un sistema che garantisca accessibilità, integrità, non alterabilità e storicità dei dati.

Segnalazione di operazioni sospette

Dal 1° luglio 2026 si applicano le nuove Istruzioni UIF adottate con provvedimento del 18 dicembre 2025, che hanno sostituito quelle del 2011. Il cambiamento non riguarda il perimetro ma il metodo: va documentato il percorso valutativo che porta a segnalare e anche quello che porta a non segnalare. Gli indicatori di anomalia restano quelli del provvedimento UIF del 12 maggio 2023, applicabili dal 1° gennaio 2024, che ciascun soggetto obbligato deve selezionare in base all'attività concretamente svolta.

Astensione

Quando l'adeguata verifica non può essere completata, l'art. 42 impone di astenersi e di valutare se ricorrano i presupposti per la segnalazione.

Casi che sembrano dentro e non lo sono

Il perimetro dell'art. 3 è tassativo. L'elenco che segue raccoglie attività per cui l'equivoco è frequente, spesso alimentato da corsi e circolari commerciali.

FuoriAmministratore di condominio

Non compare fra i soggetti obbligati dell'art. 3. Lo diventa solo se è anche iscritto all'Albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, oppure se svolge attività in materia di contabilità e tributi ai sensi del comma 4 lettera b). Le Istruzioni UIF in vigore dal 1° luglio 2026 hanno riacceso il tema sulla stampa di settore, ma non hanno esteso il perimetro: incidono sul come, non sul chi.

FuoriConsulente aziendale, direzionale, marketing, risorse umane

Il comma 4 lettera b) cattura chi svolge in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, non la consulenza gestionale in genere. Attenzione però al confine: chi fornisce servizi relativi a società e trust — domiciliazione della sede, costituzione di società per conto terzi, fornitura di amministratori o soci fiduciari — rientra invece nel comma 5 lettera a).

FuoriImpresa di costruzioni che vende direttamente ciò che ha costruito

Il comma 5 lettera e) riguarda gli agenti in affari in mediazione immobiliare, non il venditore. Il costruttore che vende senza intermediari non è soggetto obbligato; lo sono il notaio che riceve l'atto e la banca che eroga il mutuo.

FuoriAgente assicurativo che opera solo nei rami danni

Gli intermediari assicurativi rientrano solo se operano nei rami vita. Chi colloca esclusivamente polizze auto, casa, infortuni o responsabilità civile resta fuori dal perimetro.

FuoriConcessionarie auto, nautica, gioiellerie, agenzie di viaggio

Il commercio di beni di valore non è di per sé soggetto agli obblighi antiriciclaggio: lo sono solo arte, antichità e oro, alle condizioni indicate. Resta ferma la disciplina sulla limitazione all'uso del contante, che è cosa diversa e riguarda tutti.

Fuori per oraSocietà sportive professionistiche e agenti di calcio

Entrano nel perimetro con il regolamento europeo, ma l'applicabilità per queste categorie è differita al 10 luglio 2029, contro il 10 luglio 2027 previsto per il resto del pacchetto.

Fuori, ma coinvoltiLe imprese in quanto clienti

Un'impresa non obbligata resta comunque destinataria dell'art. 22: deve fornire per iscritto al professionista o alla banca le informazioni sul titolare effettivo e sullo scopo del rapporto. Dichiarazioni false o omesse sono sanzionate penalmente dall'art. 55 comma 3. È il motivo per cui il commercialista chiede quei moduli.

Metodo e fonti

Come funziona

Lo strumento non calcola nulla: mappa l'attività dichiarata sulle categorie dell'art. 3 e sulle condizioni che le attivano. Dove la norma pone una soglia o un titolo abilitativo, la domanda serve a verificarne la presenza, perché è quella a determinare l'ingresso nel perimetro, non il tipo di impresa.

Limiti

  • Una sola attività per volta. Chi ne esercita più d'una va verificato per ciascuna: gli obblighi si sommano, non si assorbono.
  • Le soglie specifiche dei prestatori di servizi di gioco non sono riprodotte: vanno lette all'art. 17 e nelle disposizioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  • Il quadro dei prestatori di servizi su cripto-attività è in transizione fra la disciplina nazionale e quella europea: va verificato caso per caso.
  • Non tiene conto delle deroghe ed esenzioni dell'art. 17 comma 7 né delle regole tecniche di categoria, che possono ridurre gli adempimenti pur restando fermo l'inquadramento.

Aggiornamento

Verificato sul testo vigente dell'art. 3 ad agosto 2026. Il d.lgs. 10 giugno 2026 n. 122, in vigore dal 23 luglio 2026, è intervenuto sull'accesso al Registro dei titolari effettivi e sull'art. 34-bis: non ha modificato il perimetro soggettivo. Il regolamento europeo (UE) 2024/1624 amplierà la platea dei soggetti obbligati a decorrere dal 10 luglio 2027.

Fonti

Perimetro soggettivoD.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 3 — testo vigente su Normattiva
Adeguata verifica, conservazione, segnalazioneD.lgs. 231/2007, artt. 15-17, 22, 31-32, 35 e 42
Indicatori di anomaliaProvvedimento UIF 12 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024
Istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospetteProvvedimento UIF 18 dicembre 2025, in vigore dal 1° luglio 2026
Titolarità effettivaD.lgs. 10 giugno 2026 n. 122, in G.U. n. 156 dell'8 luglio 2026, in vigore dal 23 luglio 2026
Quadro europeoRegolamento (UE) 2024/1624 — applicabile dal 10 luglio 2027