Un servizio reso a un'impresa tedesca, un abbonamento venduto a un privato svizzero, un corso online seguito da Parigi: prima di chiedersi quanta IVA applicare bisogna sapere se l'operazione è italiana. Gli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72 rispondono con una regola generale e una serie di deroghe che ribaltano il risultato. Qui si ricostruisce il percorso, si vede chi assolve l'imposta e cosa scrivere in fattura.
Descrivi chi vende, chi compra e che cosa. Non conta la nazionalità né dove si firma il contratto: contano lo stabilimento delle parti, lo status del cliente e, per le deroghe, il luogo fisico dell'operazione.
La territorialità risponde a una sola domanda: l'operazione si considera effettuata in Italia? Se sì, si applica l'IVA italiana, con le sue aliquote ed esenzioni. Se no, l'IVA italiana non c'entra, anche se le parti sono italiane: l'operazione rileva, semmai, in un altro Stato.
Per i beni conta il luogo fisico. Gli immobili rilevano dove si trovano. I beni mobili rilevano dove si trovano al momento della cessione o, se spediti, dove inizia il trasporto (art. 7-bis). Da qui discendono le tre grandi famiglie: operazioni interne, scambi intracomunitari (cessioni non imponibili e acquisti con inversione contabile, D.L. 331/93) e scambi con l'estero (esportazioni non imponibili, importazioni tassate in dogana). Le vendite a privati di altri Stati UE seguono la destinazione, con la soglia di 10.000 €.
Per i servizi il criterio dipende da chi è il cliente. Se è un soggetto passivo, l'operazione rileva dove è stabilito il committente: il prestatore italiano che lavora per un'impresa tedesca emette fattura senza IVA e l'impresa tedesca assolve l'imposta a casa sua. Se il cliente è un privato, rileva dove è stabilito il prestatore: lo stesso professionista che lavora per un privato tedesco addebita l'IVA italiana (art. 7-ter).
Le deroghe agganciano l'operazione a un luogo fisico e prevalgono sulla regola generale. Alcune valgono per tutti: immobili, trasporto passeggeri, ristorazione, noleggio breve di mezzi di trasporto (art. 7-quater), accesso a manifestazioni (art. 7-quinquies). Altre valgono solo verso i privati: servizi culturali e formativi, intermediazioni, trasporti di beni, lavorazioni, noleggio non breve (art. 7-sexies), servizi elettronici e di telecomunicazione tassati nel domicilio del cliente (art. 7-octies), servizi immateriali resi a privati extra-UE che escono dal campo (art. 7-septies).
Stabilito che l'operazione è italiana, resta da vedere chi versa. Se il fornitore è stabilito in Italia, addebita l'IVA. Se il fornitore è estero e il cliente è un soggetto passivo stabilito in Italia, l'imposta la assolve il cliente con inversione contabile (art. 17 c. 2). Se il fornitore è estero e il cliente è un privato, il fornitore deve identificarsi in Italia o, per servizi e vendite a distanza, usare lo sportello unico OSS.
Una stabile organizzazione sposta lo stabilimento della parte per la singola operazione. Quella italiana di un soggetto estero conta solo per le operazioni che rende o riceve (art. 7 c. 1 lett. d): se partecipa con mezzi propri, il fornitore estero diventa stabilito e fattura con IVA, senza inversione contabile (art. 17 c. 4; Reg. 282/2011, art. 53); se il cliente estero riceve il servizio tramite la sua stabile organizzazione italiana, l'operazione è italiana (Reg. 282/2011, artt. 21-22). Simmetricamente, il servizio reso o ricevuto da una stabile organizzazione estera di un'impresa italiana rileva dove si trova quella stabile organizzazione. Lo strumento lo chiede dopo la scelta del tipo di operazione.
Quando gli stessi beni sono venduti due volte con un solo trasporto dal primo cedente al destinatario finale, una sola cessione può essere quella intracomunitaria o all'esportazione; l'altra è interna allo Stato di partenza o di arrivo. Il trasporto si imputa alla cessione verso l'operatore intermedio, salvo che questi usi la partita IVA dello Stato di partenza (art. 41-ter D.L. 331/93). Le triangolazioni sono i casi semplificati: nazionale (art. 58 D.L. 331/93), all'esportazione (art. 8 c. 1 lett. a) e comunitaria con designazione del destinatario (artt. 38 c. 7 e 40 c. 2 D.L. 331/93).
Alcuni regimi cambiano chi paga o dove: il pacchetto turistico rileva dove è stabilita l'agenzia e sconta l'IVA sul margine (art. 74-ter); i beni usati in regime del margine restano tassati nello Stato del rivenditore anche verso altri Stati UE (D.L. 41/95); l'oro da investimento è esente ovunque, mentre per quello industriale paga il cessionario (artt. 10 n. 11 e 17 c. 5); per giornali e libri l'IVA la assolve una sola volta l'editore (art. 74 c. 1 lett. c).
Il luogo di esecuzione non conta: il committente è stabilito fuori UE, l'operazione è fuori campo. Fattura «operazione non soggetta» (art. 21 c. 6-bis lett. b). Se il lavoro fosse per la stabile organizzazione italiana della stessa impresa, cambierebbe tutto.
Regola del prestatore: IVA italiana in fattura, anche se il cliente non potrà mai detrarla. Lo stesso lavoro per un'impresa francese con partita IVA sarebbe fuori campo con «inversione contabile».
È nell'elenco dell'art. 7-septies: fuori campo. Ma un corso di cucina in presenza a Pescara per lo stesso cliente è imponibile in Italia, perché non è fra i servizi elencati e si svolge qui.
Il software sviluppato su commessa è un servizio generico: al privato UE si applica l'IVA del prestatore. L'abbonamento a una piattaforma standard è un servizio elettronico: al privato UE si applica l'IVA del suo Stato, dichiarata via OSS, salvo soglia.
In diretta con interazione è un servizio educativo: dal 2025, verso privati, rileva il domicilio del cliente; verso imprese, il committente. Registrato e fruibile in autonomia è un servizio elettronico: domicilio del cliente. In aula, rileva il luogo del corso. Tre esiti diversi per lo stesso contenuto.
Il biglietto d'ingresso per un visitatore è «accesso»: IVA tedesca. Il pacchetto stand con allestimento per un espositore soggetto passivo non è accesso: regola generale del committente, e per un espositore italiano è imponibile in Italia (risposta AE n. 94/2026 in senso analogo).
Progettazione di un immobile specifico: rileva dove si trova l'immobile, IVA croata, anche verso un committente italiano. La consulenza generica su dove investire nell'immobiliare croato è invece un servizio generico.
Breve termine: rileva la messa a disposizione in Italia con uso nell'UE, IVA italiana. Se invece lo stesso turista noleggia per sei mesi, rileva il suo domicilio extra-UE, salvo l'uso in Italia, che riporta l'operazione in Italia.
I beni si trovano nei Paesi Bassi: l'operazione rileva lì, anche se venditore e acquirente sono italiani. Serve una posizione IVA olandese.
Non è un acquisto intracomunitario: è una cessione interna in Italia, con inversione contabile a carico del cliente italiano soggetto passivo (art. 17 c. 2).
Livigno e Campione d'Italia sono fuori dal territorio IVA italiano; le Canarie sono fuori da quello UE, pur essendo Spagna. L'Irlanda del Nord è UE per i beni (prefisso XI) ma non per i servizi. San Marino è extra-UE, con un regime speciale per gli scambi di beni. Monaco vale Francia.
Se l'ufficio milanese, con il proprio personale, segue il progetto per un cliente italiano, la prestazione è resa da una stabile organizzazione che partecipa: fattura italiana con IVA, senza inversione contabile. Se l'ufficio si limita a fatturare, il cliente italiano integra la fattura tedesca.
Se il produttore spedisce direttamente a Lione per conto del grossista, la prima cessione è non imponibile (art. 58) e la seconda è la cessione intracomunitaria del grossista. Se invece il grossista ritira la merce a Pescara con un proprio vettore, paga l'IVA italiana al produttore e poi cede intracomunitariamente.
Regime del margine: IVA italiana sul margine, nessuna vendita a distanza, nessun OSS. Con il regime ordinario sarebbe una vendita a distanza intra-UE con IVA austriaca sopra soglia.
Prestazione unica dell'agenzia: IVA italiana sul margine, anche se alberghi e trasporti sono greci. Lo stesso tour in Egitto è non imponibile ai sensi dell'art. 74-ter c. 6.
Lo strumento applica in sequenza le regole degli artt. 7-bis - 7-octies del DPR 633/72 e delle disposizioni sugli scambi intracomunitari del D.L. 331/93: prima verifica se opera una deroga legata al luogo fisico, poi la regola generale, infine chi assolve l'imposta e con quale documento. Le domande aggiuntive compaiono solo quando la norma pone una condizione (soglia, uso, modalità di fruizione).
Verificato sul testo vigente degli artt. 7 - 7-octies a settembre 2026, compresa la modifica dell'art. 7-quinquies sugli eventi virtuali (D.Lgs. 13 novembre 2024 n. 180, dal 1° gennaio 2025) e la Circolare 13/E del 16 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2027 le stesse disposizioni sono trasfuse nel Testo unico IVA, D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 (artt. 2 e 15-23), senza modifiche sostanziali. La direttiva (UE) 2025/516 (ViDA) interverrà dal 2027 sulla soglia dei 10.000 € e dal 2028 su piattaforme, OSS e inversione contabile.